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PANORAMICA

Il personale della Greggio Pozzi Neri è formato e abilitato all’esecuzione di “LAVORI IN QUOTA” così come definiti all’interno della normativa sui cantieri mobili o temporanei prevista dal Testo Unico Titolo IV Capo II del D. Lgs. 81/98 “NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO”.

L’Art. 107 definisce infatti i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore ai due metri rispetto ad un piano stabile.

DOMANDE FREQUENTI

  • Servono particolari dispositivi per lavori in quota?

    Sì, è necessario disporre di dispositivi di protezione collettiva anti-caduta ed è impossibile iniziare un’attività in loro assenza.

  • Si applicano sempre le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IV del T. U.?

    Le disposizioni contenute nel Capo II si applicano a tutte le tipologie di lavorazioni eseguite all’interno un ambito di cantiere e in ogni attività lavorativa, incluse le attività di scavo e di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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